Il nuovo quadro normativo
Il 9 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce in Italia la Direttiva UE 2024/825 “Empowering Consumers for the Green Transition” e modifica il Codice del Consumo>>. Il decreto introduce regole più rigorose per tutte le comunicazioni commerciali che richiamano sostenibilità, impatti ambientali, durabilità, riparabilità o compensazioni climatiche. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 27 settembre 2026.
La normativa si inserisce in un quadro già esistente che vieta pratiche commerciali ingannevoli e pubblicità fuorviante. Per le imprese significa che ogni asserzione ambientale dovrà essere chiara, specifica, dimostrabile e documentata sin dal momento in cui viene utilizzato.
Il decreto introduce nel Codice del Consumo la definizione di ‘asserzione ambientale’, intesa come qualsiasi messaggio o rappresentazione commerciale che suggerisca un impatto ambientale positivo, ridotto o nullo di un prodotto, servizio o impresa.
Che cos’è il greenwashing
Il greenwashing è una pratica commerciale scorretta nella quale un’impresa comunica un’immagine di sostenibilità ambientale non supportata da elementi reali, verificabili o proporzionati. Non riguarda soltanto messaggi pubblicitari esplicitamente “green”, ma qualsiasi comunicazione – sito web, social media, cataloghi, packaging, brochure, etichette o campagne promozionali – che suggerisca un vantaggio ambientale del prodotto, del servizio o dell’organizzazione.
Le principali novità per le imprese
Le nuove regole riguardano tutti i messaggi ambientali rivolti ai consumatori, dalle asserzioni generiche (“sostenibile”, “green”, “eco-friendly”, “rispettoso dell’ambiente”) fino a dichiarazioni più articolate su materiali, emissioni, processi produttivi, compensazioni, durabilità o riparabilità.
Le diciture generiche prive di specificazioni e prove saranno considerate ad alto rischio di scorrettezza se non supportate da sistemi riconosciuti di certificazione o da elementi verificabili. Claim assoluti o perentori come “100% ecologico”, “impatto zero”, “carbon neutral” o “climate positive” non possono essere utilizzati in modo generico o basati esclusivamente su meccanismi compensativi.
Claim specifici: verità, prove e verificabilità
Le imprese possono utilizzare dichiarazioni ambientali puntuali e circostanziate, purché siano veritiere, non fuorvianti e supportate da dati verificabili. È possibile, ad esempio, comunicare:
• percentuali documentate di materiale riciclato;
• riduzioni misurabili di consumi energetici, idrici o di scarti;
• caratteristiche certificate del packaging o del prodotto;
• obiettivi di miglioramento ambientale accompagnati da piani concreti, misurabili e monitorabili.
La documentazione a sostegno deve essere disponibile fin dall’utilizzo del claim, aggiornata nel tempo e pronta a essere esibita in caso di controlli o contestazioni. Le prove non possono essere costruite ex post.
Indicazioni operative per evitare contestazioni
Per ridurre il rischio di greenwashing, le imprese dovrebbero adottare alcune regole operative:
• evitare formule vaghe o assolutistiche (“green”, “ecologico”, “sostenibile);
• specificare chiaramente a quale aspetto si riferisce il beneficio ambientale: il prodotto nel suo complesso, una componente, una fase del ciclo produttivo o un processo aziendale;
• raccogliere e aggiornare prove documentali, dati tecnici, test, certificazioni o verifiche indipendenti a sostegno dei messaggi utilizzati;
• verificare gli impatti ambientali considerando il ciclo di vita del prodotto, evitando di enfatizzare un beneficio marginale che nasconda impatti negativi maggiori in altre fasi della filiera;
• mappare e monitorare la filiera e le informazioni ambientali provenienti da fornitori e partner;
• citare eventuali certificazioni o standard tecnici solo se effettivamente applicabili e dimostrabili;
• evitare di presentare obblighi di legge o caratteristiche già imposte dalla normativa come vantaggi ambientali distintivi.
La responsabilità del messaggio resta in capo all’impresa che lo utilizza, anche quando le informazioni derivano da soggetti terzi della filiera.
Trasparenza e comunicazione responsabile
La nuova disciplina rafforza anche gli obblighi di trasparenza verso il consumatore. Le informazioni devono essere facilmente comprensibili, proporzionate e non enfatizzare benefici ambientali non dimostrabili.
Un approccio prudente e documentato alla comunicazione della sostenibilità riduce il rischio di sanzioni, contestazioni da parte delle autorità o danni reputazionali, e consente di valorizzare correttamente gli investimenti ambientali realmente realizzati.
Il decreto introduce anche obblighi informativi su:
- durabilità;
- riparabilità;
- aggiornamenti software;
- pezzi di ricambio;
- garanzie armonizzate.
Supporto alle imprese
CNA Bologna è a disposizione delle imprese per supportarle nella verifica dei claim ambientali, nella revisione delle comunicazioni commerciali e nell’adeguamento alle nuove disposizioni, al fine di garantire messaggi conformi, chiari e giuridicamente più sicuri.
Per attivare il supporto scrivere a: esg@bo.cna.it


