Premessa

Nonostante la produzione di manufatti in amianto sia stata vietata già molti anni fa con la legge del 1992, la diffusione di questo materiale è stata talmente ampia che la sua attuale presenza è ancora rilevante, in particolare nel settore edilizio. La pericolosità dell’amianto è legata alla possibilità di inalarne le fibre che possono essere rilasciate dai manufatti in cui esso è contenuto. All’aumentare dell’età dei manufatti con amianto, il rischio di rilascio delle fibre si incrementa a seguito dell’usura.

Gli interventi per la bonifica dei manufatti contenenti amianto rappresentano non solo misure con cui proteggere la salute delle persone ma anche azioni attraverso le quali riqualificare il patrimonio edilizio esistente (per le quali sono disponibili anche forme di incentivazione fiscale).

Con i contenuti presentati in queste pagine del sito (sviluppati all’interno del Tavolo di lavoro istituito dal Comune di Bologna con rappresentanti dei proprietari e degli amministratori immobiliari nonchè con CNA Bologna e altre associazioni di categoria (in rappresentanza sia dei tecnici e delle imprese che operano nel settore della valutazione e della bonifica dell’amianto e quindi nella realizzazione di nuovi manufatti sia delle aziende che possiedono immobili interessati dal problema) si forniscono utili indicazioni operative per le fasi di verifica, valutazione e bonifica da manufatti contenenti amianto nel patrimonio immobiliare privato.

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Cosa si deve sapere per le fasi di verifica, valutazione e bonifica dei manufatti contenenti amianto presenti nel patrimonio immobiliare privato.

1. L'amianto e i rischi per la salute

L’amianto è costituito da fibre che hanno la caratteristica di dividersi longitudinalmente, per cui il matreiale mantiene l’aspetto fibroso fino alla dimensione di alcuni centesimi di micron. Per questo è così pericoloso se inalato dato che può entrare in profondità negli alveoli polmonari.

I rischi per la salute dovuti all’uso dell’amianto derivano dal possibile rilascio di fibre microscopiche dai materiali all’ambiente. Le fibre, disperse in aria, possono essere inalate dall’uomo e le malattie che ne conseguono sono associate all’apparato respiratorio. L’amianto è stato riconosciuto come un cancerogeno certo per l’essere umano.

I materiali più pericolosi sono quelli che rilasciano facilmente le fibre in aria e cioè quelli friabili, mentre molto più difficilmente le fibre sono cedute dai materiali compatti. Il cemento-amianto (eternit), essendo un materiale compatto, è molto meno pericoloso dei materiali friabili.

I maggiori livelli di rischio si sono riscontrati negli ambienti di lavoro dove l’amianto veniva manipolato (produzione di cemento-amianto, spruzzatura di edifici o di mezzi di trasporto come i treni e le navi, produzione di tessuti, ecc.) e negli ambienti di vita dove è presente amianto spruzzato in cattivo stato di conservazione.

Per i materiali contenenti amianto compatto come le coperture degli edifici in cemento-amianto (eternit) il rischio è, in generale, molto basso ed è comunque legato allo stato di manutenzione dei materiali. I materiali contenenti amianto compatto possono diventare un rischio se abrasi o danneggiati.

Per definizione, un materiale contenente amianto è friabile se può essere ridotto in polvere con la sola pressione delle dita, compatto se è necessario usare strumenti meccanici per ridurlo in polvere.

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2. Edifici: dove si può trovare l'amianto

L’amianto è costituito da fibre che hanno la caratteristica di dividersi longitudinalmente, per cui il matreiale mantiene l’aspetto fibroso fino alla dimensione di alcuni centesimi di micron. Per questo è così pericoloso se inalato dato che può entrare in profondità negli alveoli polmonari.

I rischi per la salute dovuti all’uso dell’amianto derivano dal possibile rilascio di fibre microscopiche dai materiali all’ambiente. Le fibre, disperse in aria, possono essere inalate dall’uomo e le malattie che ne conseguono sono associate all’apparato respiratorio. L’amianto è stato riconosciuto come un cancerogeno certo per l’essere umano.

I materiali più pericolosi sono quelli che rilasciano facilmente le fibre in aria e cioè quelli friabili, mentre molto più difficilmente le fibre sono cedute dai materiali compatti. Il cemento-amianto (eternit), essendo un materiale compatto, è molto meno pericoloso dei materiali friabili.

I maggiori livelli di rischio si sono riscontrati negli ambienti di lavoro dove l’amianto veniva manipolato (produzione di cemento-amianto, spruzzatura di edifici o di mezzi di trasporto come i treni e le navi, produzione di tessuti, ecc.) e negli ambienti di vita dove è presente amianto spruzzato in cattivo stato di conservazione.

Per i materiali contenenti amianto compatto come le coperture degli edifici in cemento-amianto (eternit) il rischio è, in generale, molto basso ed è comunque legato allo stato di manutenzione dei materiali. I materiali contenenti amianto compatto possono diventare un rischio se abrasi o danneggiati.

Per definizione, un materiale contenente amianto è friabile se può essere ridotto in polvere con la sola pressione delle dita, compatto se è necessario usare strumenti meccanici per ridurlo in polvere.

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3. Cosa deve fare il proprietario di un bene contenente amianto

Per i proprietari di un edificio in cui sono presenti manufatti contenenti amianto è molto importante conoscere tutte le fasi che riguardano la verifica, la valutazione dell’amianto, la progettazione degli interventi di bonifica, la bonifica medesima e tutte le fasi fino all’avvenuta rimozione o messa in sicurezza.

Prima di eseguire una bonifica, il proprietario di un bene contentente amianto deve provvedere a eseguire alcune preliminari attività di verifca cui fa seguito la decisione circa gli interventi da realizzare che devono essere adeguatamente progettati e sottoposti all’approvazione dell’autorità competente. L’iter delle varie fasi operative da seguire in un processo di bonifica (da realizzarsi con il supporto di tecnici e operatori specializzati) è così schematizzabile:

A. fase 1 –  verifica della presenza di amianto nel proprio immobile;

B. fase 2 – valutazione relativa alla qualità e allo stato manutentivo dell’amianto presente nel proprio immobile;

C. fase 3 – progettazione dell’intervento e di tutela della salute e dell’ambiente nelle fasi di bonifica (va presentato all’ASL apposito Piano di Lavoro 30 giorni prima di avviare i lavori di bonifica) ;

D. fase 4 – realizzazione dell’intervendo di bonifica, con rimozione oppure senza rimozione del materiale;

E. – laddove l’intervento non sia necessario, in alternativa alla fase di bonifica descritta alla lettera D precedente, occorre attuare una fase di manutenzione e controllo dell’amianto in opera, fino a quando il momento della bonifica non risulti necessario.

Vedi lo schema riepilogativo delle fasi relative alla bonifica dell’amianto.

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4. Fase di verifica e valutazione

Ogni soggetto proprietario di qualsiasi tipo di fabbricato in cui sono presenti manufatti contenenti amianto deve, a proprie spese, eseguire la valutazione delle coperture in cemento amianto e/o degli altri manufatti contenenti amianto presenti. La valutazione è necessaria a determinare il potenziale rilascio di fibre nell’aria e pertanto va coinvolto un tecnico competente, di fiducia, appositametne incaricato allo scopo di effettuare la valutazione. La gestione dell’amianto non può essere in capo a persone inesperte o non abilitate.

In relazione ai risultati della valutazione si dovranno mettere in opera degli interventi che possono essere di controllo (nel caso di materiali in buono stato) o di bonifica (nel caso di materiali in cattivo stato). La valutazione deve essere eseguita anche se la presenza dell’amianto e’ solo sospetta.

Nel caso in cui il proprietario di un fabbricato con presenza di manufatti contenenti amianto sia contattato dalla Pubblica Amministrazione, questi dovrà trasmettere copia della valutazione medesima e comunicare il nominativo del tecnico incaricato. In caso di controlli viene richiesto anche di fornire la lettera di incarico.

È opportuno che, anche in una proprietà condominiale, la documentazione relativa alla presenza e valutazione sull’amianto sia resa disponibile, da parte dell’Amministratore, ad ogni proprietario.

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In cosa consiste la procedura di valutazione?

La valutazione della qualità dei manufatti contenenti amianto deve essere eseguita secondo le disposizioni del DM 6 settembre 1994.

Per le coperture in cemento amianto valgono le indicazioni integrative della Regione Emilia Romagna (linee guida dell’Assessorato alla Sanità, del 17 maggio 2002, prot. n. 22650). In particolare la valutazione deve stabilire se le coperture sono classificabili:

  • in stato discreto;
  • in stato scadente – bonifica necessaria;
  • in stato pessimo – bonifica necessaria.

Vedi schema relativo al diagramma di flusso per determinare lo stato di conservazione delle coperture in cemento amianto.

La valutazione delle altre tipologie di manufatti contenenti amianto diversi dalle coperture deve stabilire se il materiale contenente amianto è classificabile come:

  • materiale integro non suscettibile di danneggiamento;
  • materiale integro suscettibile di danneggiamento;
  • materiale danneggiato in area non estesa;
  • materiale danneggiato in area estesa – bonifica necessaria.

Vedi il diagramma di flusso per determinare gli interventi da attuare in funzione dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto diversi dalle coperture.

Chi può fare la valutazione?

La valutazione dei manufatti contenenti amianto deve essere eseguita da tecnici abilitati appositamente incaricati (in caso di controllo eseguito dalle autorità competenti può essere richiesta l’esibizione della lettera di incarico). Le categorie di professionisti abilitati sono le seguenti :

  • Geometra o Perito Industriale o Perito Chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali;
  • Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, sempre sulla base dei relativi ordinamenti professionali.

Il tecnico incaricato deve certificare, sotto la propria responsabilità, lo stato di conservazione del manufatto o l’eventuale assenza di amianto, se del caso eseguendo anche accertamenti di laboratorio. La certificazione deve essere esibita, a richiesta, all’organo di vigilanza (AUSL) e al Comune.

Il tecnico incaricato deve specificare nella relazione il tempo entro il quale l’eventuale bonifica deve essere eseguita e, eventualmente, la tecnica di intervento consigliata.

Vedi i suggerimenti relativi agli elementi da richiedere a un tecnico di fiducia.

Nel dettaglio cosa deve fare il Responsabile per la verifica e la valutazione dell'amianto?

Il Responsabile per la verifica e valutazione dell’amianto deve svolgere le seguenti attività:

  • verifica delle coperture e/o degli altri manufatti contenenti amianto (secondo il dettaglio procedurale descritto precedentemente);
  • ricerca e verifica della documentazione tecnica eventualmente disponibile sull’edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l’impresa edile appaltatrice;
  • ispezione diretta dei materiali per identificare quelli potenzialmente contenenti fibre di amianto e in maggiore stato di degrado;
  • verifica dello stato di conservazione dei materiali, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell’ambiente;
  • campionamento dei materiali sospetti e invio presso un laboratorio attrezzato per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto;
  • mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto;
  • registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede, da conservare come documentazione da rilasciare anche ai responsabili dell’edificio.

Come dev'essere gestito l'amianto in stato friabile?

Per l’amianto friabile vi è l’obbligo dei proprietari di comunicarne la presenza alle Aziende Sanitarie Locali e di attuare una serie di azioni in tempi brevi che consentano di accedere e di stazionare nei locali in sicurezza. In caso di presenza di manufatti o prodotti contenenti amianto (specialmente se di tipo friabile) deve essere eseguita anche una valutazione del rischio mirata alla scelta del possibile metodo di bonifica più efficace – da adottare all’occorrenza – al fine di eliminare, o comunque minimizzare, la esposizione degli occupanti, siano essi lavoratori o cittadini.

La valutazione del rischio deve prevedere:

  • l’esame delle condizioni dell’installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;
  • la misura della concentrazione, laddove necessario, delle fibre di amianto aerodisperse all’interno dell’edificio (monitoraggio ambientale) a cura di un laboratorio specializzato.

5. Progettazione della bonifica

Attenzione! Se non vi è l’obbligo di effettuare la rimozione delle esistenti coperture in cemento amianto, il proprietario dell’immobile ha però l’obbligo, verificate periodicamente le condizioni di conservazione del manufatto edilizio, di adottare gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari.

In quali casi e secondo quale tempistica va eseguita la bonifica?

In base alla tipologia di manufatto e al relativo stato di conservazione sono da adottarsi apposite attività entro una tempistica definita:

tipologia di manufatto stato di conservazione attività da svolgere tempistica
coperture discreto manutenzione e controllo //
scadente bonifica entro 36 mesi
pessimo bonifica entro 6 – 18 mesi
altri manufatti materiale integro non suscettibile di danneggiamento manutenzione e controllo //
materiale integro suscettibile di danneggiamento eliminazione delle cause+ manutenzione e controllo in base alle indicazioni

del tecnico e di AUSL

 materiale danneggiato in area non estesa restauro ed eliminazione delle cause +manutenzione e controllo
 materiale danneggiato in area estesa bonifica

Quali sono le tecniche di bonifica?

La bonifica può essere realizzata tramite:

  • Confinamento – si ottiene con installazione di una nuova copertura al di sopra di quella esistente in cemento amianto (riferimento di legge: punto 3c del DM 6 settembre 1994). Questa tecnologia rende necessario un programma di manutenzione e controllo.
  • Incapsulamento – trattamento delle lastre con prodotti che rivestono il materiale impedendo il rilascio delle fibre (riferimento di legge: punto 3b del DM 6 settembre 1994). L’incapsulamento con vernici speciali si realizza trattando l’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto, costituendo una pellicola di protezione sulla superficie esposta.I prodotti incapsulanti possono essere penetranti (se penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia) o ricoprenti (se formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto). Le caratteristiche dei prodotti incapsulanti da utilizzare nei diversi metodi di bonifica sono indicate al DM 20 agosto 1999.Chi effettua il trattamento deve rilasciare un attestato di corretta esecuzione.Questo trattamento è efficace per un periodo di tempo limitato e per materiali non troppo degradati.Al termine, risulta necessario iniziare un programma di manutenzione e controllo.
  • Rimozione – eliminazione e conseguente smaltimento del materiale contenente amianto. Si realizza se il materiale si presenta troppo degradato.E’ il procedimento di bonifica più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione, ha i costi più elevati nell’immediato e deve essere condotto correttamente per non aumentare la concentrazione di fibre aerodisperse.

Il proprietario, a richiesta della pubblica amministrazione, deve esibire le relazioni, redatte da tecnico competente, inerenti le avvenute verifiche.

Quali sono le procedure per eseguire i lavori?

La società incaricata, prima dell’inizio di lavori di bonifica o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, predispone un Piano di Lavoro per lo smaltimento (riferimento di legge DLgs. 81/2008 – Capo III) che viene trasmesso all’ASL almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. ASL può richiedere particolari prescrizioni per le operazioni di bonifica.

Per quanto concerne i lavori eseguiti su immobili siti nel Comune di Bologna, le attività di bonifica dell’amianto sono soggette ad altre procedure edilizie che vanno eseguite presso il Comune (Sportello Edilizia) e sono da svolgere a cura di un tecnico abilitato. Per gli interventi da svolgere in altri territori si consiglia di consultare l’Amministrazione Comunale locale per verificare quali siano le procedure edilizie specifiche da seguire.

Vedi le altre procedure da eseguire per gli interventi svolti nel comune di Bologna (per interventi su altri Comuni rivolgersi ai rispettivi uffici tecnici)

6. Esecuzione della bonifica

Chi può eseguire la bonifica?

I lavori di bonifica o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti a specifici requisiti di legge (rif.: art.212 del D.Lgs.152/2006). Le imprese incaricate di svolgere interventi di bonifica dell’amianto devono essere iscritte all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 10.

In particolare :

  • per la rimozione di materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi è sufficiente l’iscrizione alla categoria 10A;
  • per la rimozione di materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto è necessaria l’iscrizione alla categoria 10B.

Gli elenchi delle ditte sono disponibili presso la Camera di Commercio oppure è possibile effettuare una ricerca degli operatori abilitati presenti su un determinato territorio anchre tramite il motore di ricerca apposito presente sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Gli oneri economici dei lavori previsti determinano, inoltre, una classe utile per:

  • definire le imprese che possono svolgere tali lavori;
  • definire le dotazioni delle attrezzature necessarie alle imprese;
  • i titoli del responsabile del rischio amianto.

Quali sono le classi di richiesta in relazione all'importo dei lavori di bonifica?

Classe richiesta alla ditta che esegue i lavori e dotazione delle attrezzature di sicurezza richiesta in relazione all’importo dei lavori di bonifica:

Importo dei lavori presunto Classe importo delle attrezzature di sicurezza
categoria 10A categoria 10B
oltre € 7.746.853,49 A  € 51.600  € 180.800
fino a € 7.746.853,49 B € 38.700  € 154.900
fino a € 1.549.370,70 C  € 7.700  € 31.000
fino a €413.165,52 D  € 2.600  € 12.900
fino a € 51.645,69 E  € 2.600  € 12.900

Quali sono i requisiti del tecnico abilitato a seconda dell'importo dei lavori di bonifica?

A seconda dell’importo dei lavori variano i requisiti che il tecnico abilitato deve possedere per poter svolgere il ruolo di Responsabile del rischio amianto. Le varie casistiche sono schematizzate nella tabella seguente:

geometra o perito industriale o perito chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali ingegnere o architetto o chimico o geologo o biologo o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali corso di formazione (modulo base 40 ore + modulo F 40 ore)
classe A / con almeno 5 anni di esperienza con almeno 7 anni di esperienza
classe B / con almeno 5 anni di esperienza con almeno 7 anni di esperienza
classe C con almeno 5 anni di esperienza con almeno 5 anni di esperienza con almeno 5 anni di esperienza
classe D con almeno 5 anni di esperienza  con almeno 5 anni di esperienza con almeno 5 anni di esperienza
classe E con almeno 3 anni di esperienza  con almeno 1 anno di esperienza con almeno 3 anni di esperienza

Si può assumere che anche per la fase di valutazione dei manufatti contenenti amianto, preliminare alle azioni di bonifica, valgano gli stessi requisiti esplicitati in tabella per il tecnico che deve essere incaricato delle attività.

E' necessaria una dichiarazione di conformità all'esecuzione dei lavori?

E’ opportuno che sia resa disponibile al prorpietario dell’immobile su cui sono stati effettuati interventi di bonifica dell’amianto apposita documentazione di fine lavori prodotta dalla ditta che ha eseguito l’intervento:

  • Interventi di rimozione:
    1. attestato di fine lavori con dichiarazione della ditta esecutrice di aver assolto allo smaltimento dell’amianto secondo gli estremi di legge (etichettatura, trasporto, conferimento a impanto di stoccaggio autorizzato o a discarica autorizzata);
    2. formulario di identificazione rifiuti;
  • Interventi di incapsulamento:
    1. attestato di fine lavori che certifichi la rispondenza del lavoro svolto al piano di lavoro presentato all’ASL;
    2. relazione dettagliata di tutte le attività svolte funzionale  a programmarare le attività del piano di controllo e manutenzione.

Vedi i suggerimenti per chiedere e valutare preventivi per le attività di bonifica.

7. Fase di manutenzione e controllo

La necessità di mantenere un programma di verifica periodica dell’efficacia dell’incapsulamento e di manutenzione è richiamata in particolare dal DM del 6 settembre 1994. Questa verifica periodica deve essere effettuata dal committente; l’organo di vigilanza può eseguire gli opportuni controllii.

In capo al proprietario dell’immobile e/o al responsabile dell’attività che vi si svolge ricade l’obbligo di eseguire le seguenti attività:

  • designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
  • tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
  • porre in opera, sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni), idonee avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente danneggiato;
  • garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un danneggiamento dei materiali contenenti amianto;
  • fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
  • nel caso siano in opera materiali friabili, provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica.

Per effettuare il controllo del permanere dell’efficacia di operazioni di bonifica con incapsulamento, occorre svolgere le seguenti attività:

  • controllare che non siano avvenuti distacchi, sfaldamenti e fessurazioni del rivestimento incapsulante dalla superficie del manufatto;
  • controllare che non sia scomparso il colore dell’ultimo strato con conseguente affioramento del colore del prodotto sottostante.

A seconda dei risultati del controllo effettuato sui materiali di amianto incapsulati, si devono mettere in opera opportuni interventi, individuabili tra i seguenti:

  • ripristino della continuità del rivestimento incapsulante con interventi opportuni da decidere caso per caso;
  • applicazione di un altro strato di prodotto per sostituire quello scomparso per effetto degli agenti atmosferici.

In caso di manufatti di amianto generici per limitare la dispersione di fibre nell’ambiente e scongiurare la caduta a terra delle lastre sono utili alcuni interventi manutentivi quali:

  • la pulizia periodica del canale di gronda;
  • la sostituzione delle lattonerie che disperdono l’acqua piovana che, trascinando con sé fibre di amianto, contamina il suolo;
  • il controllo periodico delle viti di fissaggio e degli ancoraggi in genere

Vedi facsimile per assegnare incarico per la gestione delle fasi di manutenzione e controllo.

 

Condivise con il Comune di Bologna le procedure per favorire la progressiva eliminazione del rischio da inalazione di fibre di amianto.